Statuto

Art. 5 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’ Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell’Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 6 – Esercizio sociale e rendiconto

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Soci e loro categorie

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all’art. 13 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.
I soci si distinguono in:
Soci Fondatori
Soci Effettivi
Soci Junior
Soci Onorari
Sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’ associazione. tutti coloro che all’atto dell’iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L’iscrizione di soci Junior è subordinata all’assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.Il socio onorario non paga nessuna quota.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 8 – Ammissione dei soci

Per l’ammissione a socio, avvallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro le sue decisione non è ammesso appello.
I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Le quote versate all’Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 – Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:
osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
versare puntualmente le quote sociali stabilite;
astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
i soci possono partecipare all’attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell’associazione; diversamente saranno radiati.