Statuto

Art. 18 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea.
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell’anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell’anno precedente;
per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’ Associazione;
Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale;
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell’ Assemblea.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e Il luogo della riunione.
Le Assemblee saranno valide:
In prima convocazione
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.
L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 – Elezioni delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L’elezione degli organi dell’Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vice Presidente
è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti. dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati, i primi nove della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.